ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETA’

"QUAD CLUB"

 

art. 1 - Sede - Durata

L’Associazione "Quad Club" ha sede in Pietranico via Umberto c/o Ostello Comunità Montana.

L’Associazione ha decorrenza dalla data di stipula ed avrà durata illimitata, salvo scioglimento con delibera assembleare straordinaria.

Art. 2 - Oggetto
L'Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati.

art. 3 - Scopo Principale

L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva motorizzata, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, turistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della guida e dell’uso dei quadricicli, la promozione e tutela dell’ambiente e del territorio, ivi compresa la prevenzione degli incendi. Per tale scopo i soci si mettono volontariamente a disposizione delle Autorità, per quanto fattibile con i quadricicli, in caso di calamità naturale.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva e non, esteso anche a portatori di handicap. L’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro ed alloggio. L’associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

art. 4 - Attività Connesse

Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento dello scopo principale sono:

organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive con mezzi motorizzati e non;

organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni turistiche e ricreative motorizzate e non;

valorizzazione del territorio mediante la diffusione della conoscenza del patrimonio naturale, artistico e storico;

organizzazione e/o partecipazione a corsi, convegni, campagne di sensibilizzazione per la salvaguardia degli ecosistemi e tutela dell’ambiente anche attraverso attività pratiche;

promozione ed organizzazione di attività didattiche per la sicurezza, educazione e

circolazione stradale rivolte con particolare riguardo a minori e/o portatori di handicap;

tutela degli interessi di utenti di quadricicli (quad-atv) per sport, svago o lavoro;

• solidarietà nei confronti di individui con ridotta capacità motoria e loro inserimento nella società e nello sport;

diffusione dell’attività sportiva motoristica come mezzo di formazione psico-fisica

e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica,

ricreativa o di ogni altra attività motoria e non;

individuazione dei piloti meritevoli, loro valorizzazione e sostegno anche mediante

attività di promozione e assistenza;

aggiornamento, perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;

qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali perseguiti.

art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione "Quad Club" è formato dai proventi delle tasse di iscrizione e delle quote associative annuali, e da eventuali contributi straordinari versati dagli associati o da terzi, eventuali contributi pubblicitari di terzi che sfruttano le attività dell’Associazione per la diffusione del proprio nome o marchio d’impresa, contributi di Enti preposti alla valorizzazione dello sport e del territorio, contributi di altri Enti in genere.

Inoltre è formato dai beni e/o attrezzature acquistate o da acquistare, inerenti lo scopo e la finalità dell’Associazione. L’Associazione, in persona del proprio rappresentante, potrà compiere ogni attività finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla gestione, costruzione, ampliamento, predisposizione e miglioramento di impianti sportivi, ricreativi e didattici, ivi compresa l’acquisizione di mezzi ed aree.

L’Associazione potrà istituire sede secondaria o sezioni distaccate, sempre per lo scopo e le finalità associative.

Delle obbligazioni assunte dall’associazione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

art. 6 - Divieto di Distribuire Utili o Avanzi

L’Associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, fatta esclusione a contributi o donazioni in favore di altre società con medesimo scopo oppure Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).

art. 7 - Modalità di Associazione

Chiunque può chiedere di associarsi, purché condivida gli scopi dell’Associazione.

Il richiedente deve condividere principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e ambientale e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere, a suo insindacabile giudizio, la domanda di iscrizione, negando la qualifica di socio, dandone comunicazione all’interessato.

Possono chiedere di associarsi anche minorenni, purché la domanda sia sottoscritta anche dal genitore esercente la potestà, il quale lo rappresenterà nell’esercizio di voto.

art. 8 - Soci

Gli associati hanno tutti gli stessi diritti ed obblighi e si distinguono in:

• Fondatori, coloro i quali, accettati come tali con deliberazione dell’Assemblea, hanno promosso la costituzione dell’Associazione, e versano annualmente la somma fissata dal Consiglio Direttivo.

• Onorari, nominati dal Consiglio Direttivo che può conferire la qualifica di onorario ai soggetti che abbiano svolto attività di notevole rilevanza nell’interesse dell’Associazione.

• Ordinari, tutti coloro che annualmente rinnovano l’associazione versando la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Ogni associato nell’ambito assembleare ha diritto ad esprimere un voto. L’adesione, la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e giammai rivalutabili.

art. 9 - Diritti dell’Associato

Gli associati con l’iscrizione, e purché in regola con tutti i versamenti dovuti all’Associazione hanno diritto di:

• frequentare la sede sociale e tutti i locali dell’Associazione;

• partecipare a tutte le manifestazioni, corsi o attività organizzate dall’Associazione;

• fregiarsi del distintivo associativo, ricevere la tessera, unico e solo documento comprovante la qualità di associato, usufruire di tutti i benefici previsti per l’anno in corso;

• presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;

• intervenire, discutere, presentare proposte in Assemblea; e, se maggiorenne, votare all’Assemblea dell’Associazione anche per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

• l’associato minorenne, che pure ha diritto di partecipare all’assemblea, esprime il proprio voto assembleare attraverso il genitore esercente la potestà;

• proporre candidature e, qualora maggiorenne, essere eletto per qualsiasi carica sociale;

art. 10 - Obblighi dell’Associato

Gli associati si impegnano a:

• versare la quota associativa annuale;

• partecipare attivamente alla vita sociale;

• non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell’Associazione;

• osservare il presente Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

La durata del vincolo associativo è di un anno solare;

Gli associati si impegnano a non compiere atti contrari agli scopi associativi o, comunque, lesivi degli interessi e del prestigio del Club e dei suoi Organi.

art. 11 - Perdita della Qualità di Associato

La qualità di associato si perde:

• per dimissioni presentate per iscritto e accettate dal Consiglio Direttivo;

• per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o, comunque, incompatibili rispetto ai principi statutari dell’Associazione;

• per mancato rinnovo dell’Associazione od omesso versamento della quota associativa, ove si tratti di soci ordinari o fondatori;

• per scioglimento dell’Associazione.

art. 12 - Provvedimenti Disciplinari

Nei confronti degli associati che si rendano responsabili di violazioni e/o inadempienze, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

• richiamo o ammonizione scritta;

• censura;

• ammenda nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

• sospensione;

• radiazione.

Tutti i provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Consiglio Direttivo e devono essere preceduti dalla contestazione previa audizione dell’associato.

art. 13 - Organi

Sono organi essenziali e obbligatori dell’Associazione:

a) L’Assemblea;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Segretario;

e) Il Vice Presidente.

art. 14 - L’Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

Elegge in base al principio del voto singolo di ogni associato: il Presidente, il Segretario ed i componenti del Consiglio Direttivo.

Qualora l’Assemblea lo reputi opportuno, può eleggere il Cassiere economo, il Direttore Sportivo, il Responsabile del Settore Utenza e Turismo, i Sindaci Revisori.

L’Assemblea, con delibera da assumere entro il quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio, approva annualmente il rendiconto economico finanziario. Delibera sull’attività sportiva, ricreativa, culturale ed assistenziale, determina l’ammontare della quota associativa che ogni associato deve corrispondere al momento dell’Associazione e dei successivi rinnovi.

Potrà essere, altresì, convocata in seduta straordinaria in qualsiasi momento dal Presidente stesso qualora lo ritenga necessario, ovvero da un terzo dei soci effettivi che ne facciano richiesta motivata, indicando i punti all’ordine del giorno, sui quali l’Assemblea è chiamata a deliberare. In questa ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione dovrà convocare l’Assemblea entro il termine di giorni trenta dalla richiesta.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

L’associato maggiorenne, ed il minorenne rappresentato, potrà esercitare il diritto di voto purché in regola con il versamento della quota annuale e non sia soggetto a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

L’avviso di convocazione deve essere inoltrato ad ogni singolo socio almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della riunione nonché l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la metà più uno dei voti attribuiti a tutti gli aventi diritto, e delibererà validamente a maggioranza semplice dei votanti.

In prima convocazione l’Assemblea straordinaria si ritiene validamente costituita con la presenza di due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione sia l’Assemblea ordinaria che straordinaria, decorsa perlomeno un’ora dalla prima convocazione si ritengono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibererà a maggioranza semplice dei votanti.

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio saranno validamente deliberati, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

• approvazione e modificazione dello Statuto sociale;

• atti e contratti relativi a diritti reali ed immobiliari;

• designazione e sostituzione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza

degli stessi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione;

• scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Il Presidente dell’Assemblea determinerà la modalità di votazione.

art. 15 - Organi-Durata

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Essi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

• essere cittadini italiani;

• non aver riportato condanne per delitto doloso;

Ogni associato, purché abbia maturato l’anzianità di iscrizione da almeno un anno, può concorrere alle cariche elettive.

Tutte le cariche sono gratuite.

Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente a mezzo scheda

segreta; l’elezione per acclamazione è ammessa solo per le cariche onorifiche.

art. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da almeno quattro componenti, purché maggiorenni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed è validamente costituito con la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza. Amministra il patrimonio e le rendite sociali e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto della sua gestione.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione dovrà convocare l’Assemblea entro il termine di giorni trenta dalla richiesta motivata proveniente da almeno un terzo dei soci effettivi, indicando i punti all’ordine del giorno, sui quali l’Assemblea è chiamata a deliberare.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione venga meno uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del Consiglio, i rimanenti dovranno provvedere alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati, il Consiglio dovrà convocare l’Assemblea onde procedere alle votazioni.

Qualora venga a mancare un numero di consiglieri superiore alla metà, l’intero Consiglio decade, ed entro 60 giorni il Presidente convocherà l’Assemblea per procedere a nuove elezioni del Presidente e dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo

• delibera sulle domande di ammissione dei soci;

• redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;

• convoca l’Assemblea straordinaria,

• redige gli eventuali Regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre

all’approvazione dell’Assemblea degli associati;

• adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati.

art. 16 bis - Il Presidente

Rappresenta ad ogni effetto l’Associazione, anche in giudizio;

• dirige l’Associazione controllandone il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri Organi sociali;

• convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni;

• relaziona l’Assemblea sull’andamento della associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali;

• provvede all’esecuzione delle delibere assembleari e realizza i programmi delle attività approvate dall’Assemblea;

• riceve le domande di ammissione ad associato;

• detiene un fondo cassa annuo per urgenti spese di cui potrà disporre senza la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo, al quale relazionerà nella prima riunione dello stesso.

art. 18 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o di impedimento, o per gli incarichi che il Presidente stesso ritiene opportuno affidargli nell’interesse della Associazione.

Ogni delega conferita in suo favore, avente carattere permanente, dovrà risultare dai verbali del Consiglio Direttivo.

art. 19 - Il Segretario

Redige i verbali dell’Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo, dandone esecuzione, tiene l’archivio e la corrispondenza, provvede al tesseramento dei soci e ne tiene aggiornato il relativo elenco.

Cura l’inventario di tutti i beni dell’Associazione e la contabilità generale, ha la responsabilità diretta della cassa e provvede ai vari acquisti previo mandato specifico.

Deve tenere un’accurata registrazione di tutta l’attività, ottemperando anche alle disposizioni di legge e fiscali. Provvede alla compilazione del rendiconto economico finanziario annuale da sottoporre all’Assemblea.

Conserva e tiene a disposizione, per ogni eventuale controllo, tutti i registri ed i documenti.

E’ altresì responsabile della gestione dei dati personali di tutti gli iscritti.

art. 20 - Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e della domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei soci effettivi e trasmessa al Consiglio Direttivo, è discusso in sede di Assemblea straordinaria, appositamente indetta, e deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

L’eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra Associazione o ad Ente che persegue fini di pubblica utilità indicata dall’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento. Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti verso terzi, devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune, e poi personalmente e solidalmente dal Presidente e dai componenti il Consiglio Direttivo.

Pietranico, 18/12/2004                                                Il Presidente

 

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